E’ quanto ha stabilito la Commissione Tributaria di Pisa con sentenza del 16 gennaio 2023 in favore di militare dell’Arma dei Carabinieri, equiparato a vittima del dovere.
I giudici hanno annullato il provvedimento dell’I.N.P.S., che aveva rigettato la domanda di defiscalizzazione della pensione ordinaria presentata dall’interessato, e stabilito, accogliendo la tesi difensiva dell’Avv. Zaccariello, che la defiscalizzazione opera su qualsiasi trattamento pensionistico.
L’I.N.P.S., in accordo con l’Agenzia della entrate, aveva illegittimamente sostenuto che la defiscalizzazione fosse applicabile solo alle pensioni privilegiate e non solo, purché queste fossero concesse per lo stesso evento che aveva dato luogo al riconoscimento di equiparato a vittima del dovere.
La difesa del ricorrente ha dimostrato come la legislazione vigente non opera alcun distinguo, prevede la defiscalizzazione per ogni trattamento pensionistico, sia ordinario sia privilegiato. Né tantomeno prevede che la pensione privilegiata debba essere stata concessa per la stessa infermità che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato.
La Corte ha ritenuto conforme al dettato normativo la tesi sostenuta dallo Studio Legale Zaccariello.
I giudici hanno quindi dichiarato la non imponibilità, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, del trattamento pensionistico ordinario del ricorrente e hanno condannato l’Agenzia delle Entrate a restituire al ricorrente i maggiori importi trattenuti sulla pensione a titolo di imposizione fiscale.