LESIONI TRAUMATICHE

PER LE LESIONI TRAUMATICHE SUBITE IN SERVIZIO DAL PERSONALE MILITARE E DI POLIZIA, L’AMMINISTRAZIONE HA L’OBBLIGO DI APPLICARE LA PROCEDURA ABBREVIATA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO.

È quanto stabilito dal T.A.R. Toscana di Firenze, con sentenza del 26.11. 2021 che, accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Sergio Zaccariello, ha annullato il provvedimento del Comandante del Reggimento Logistico Folgore, con cui aveva rigettato la domanda dell’interessato di conversione del procedimento ordinario avviato d’ufficio dal Comandante, con quello abbreviato con l’emissione del modello “ML/C” secondo la procedura contemplata dall’art. 1880 del codice dell’ordinamento militare, a seguito infortunio subito durante attività aviolancistica.

Con l’istituto giuridico di cui all’art. 1880 cit. il legislatore ha inteso garantire al militare infortunato di accedere nel volgere di pochi giorni dall’evento traumatico, ai benefici assistenziali, previdenziali e indennitari necessari per affrontare e sostenere le conseguenze patologiche della lesione traumatica, attraverso l’immediato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione a cura del Direttore della Struttura Sanitaria Militare.

L’Amministrazione, di contro, aveva avviato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio col procedimento ordinario, sottoponendo la pronuncia al più lungo e incerto iter procedurale. Di fronte alla richiesta dell’interessato di applicare la procedura abbreviata, l’amministrazione ha opposto un secco diniego, sostenendo che il procedimento sarebbe rimasto avviato e sottoposto alla procedura ordinaria senza fornire altra spiegazione.

Ebbene, i giudici amministrativi hanno stabilito che l’interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia sulla sua istanza di riconoscimento dipendenza da causa di servizio (che costituisce a sua volta il presupposto per ottenere svariati benefici) in tempi più contenuti rispetto a quelli necessari per la conclusione dell’iter ordinario non è interesse di mero fatto, costituendo il riflesso di quelle esigenze di celerità e speditezza della azione amministrativa che sono garantite, in caso di istanza dirette al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche, dall’art. 1880 del codice militare.

La norma in esame assicura un trattamento abbreviato in ragione della maggiore semplicità delle valutazioni medico legali ad esse sottese.

Come sostenuto dall’ Avv. Zaccariello e avversato dall’amministrazione, i giudici hanno inoltre confermato che il ricovero ospedaliero non è presupposto necessario per radicare il procedimento abbreviato presso la struttura sanitaria. È infatti previsto che, qualora l’accertamento della lesione traumatica sia intervenuto entro 2 giorni dall’evento, anche presso il pronto soccorso come sovente avviene, il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio possa essere comunque espresso dalla autorità sanitaria, anche quando la stessa non abbia determinato inizialmente il ricovero. Qualora la convalescenza avvenga al di fuori delle strutture ospedaliere, il militare prima di rientrare in servizio deve essere avviato dal proprio comando al ricovero anche in day hospital presso una struttura militare al fine di consentire la definizione della pratica.

Nel caso di specie i superiori gerarchici del militari non hanno disposto il ricovero in day hospital ritenendo, senza dare in proposito spiegazioni, che la domanda dovesse essere trattata con procedimento ordinario.

Per questo motivo i giudici oltre a condannare l’amministrazione alle spese legali hanno disposto che la stessa provveda ad avviare il militare al ricovero in day hospital presso struttura militare dotata di competenze medico legali affinché la sua istanza possa essere vagliata ai sensi dell’art. 1880 del codice militare.

Un’annosa problematica che più volte vede la non applicazione di tale norma –  estesa anche a tutto il personale del comparto sicurezza –  da parte di molti comandi che si sottraggono da un’attività vincolata su cui non hanno discrezionalità applicativa,  costringendo il militare infortunato a  sottostare  alla più lunga e articolata  procedura ordinaria, incerta nell’esito, sottraendolo dall’immediato accesso agli indennizzi e alle provvidenze correlata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.