Gli eredi del militare defunto possono presentare domanda di liquidazione dell’equo indennizzo dal momento in cui hanno ricevuto il decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, senza per questo incorrere nella declaratoria di intempestività della domanda di liquidazione.
È quanto deciso dal T.A.R. Toscana con sentenza del 2 novembre 2022 in accoglimento del ricorso patrocinato dallo Studio Zaccariello & Partners.
I giudici, in accoglimento della tesi difensiva sostenuta dall’ Avv. Zaccariello, hanno annullato il decreto di rigetto della domanda di liquidazione dell’equo indennizzo emesso dal Ministero della Difesa, condannandolo al pagamento delle spese legali.
Il Dicastero aveva rigettato la liquidazione dell’equo indennizzo sul presupposto dell’intempestività della relativa domanda poiché non presentata dagli eredi entro sei mesi dalla morte del militare, ai sensi dell’art. 2 comma 5 del d. P.R. n. 461/2001.
In vero, il de cuius, come confermato dai giudici, aveva tempestivamente presentato la domanda di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, gli eredi quella di liquidazione dell’equo indennizzo con riferimento alla data dell’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, osservando la regola generale secondo cui la domanda di liquidazione deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.