Annullata la sanzione disciplinare adottata contro un militare deceduto

Il Consiglio di Stato conferma:

Il militare deceduto non può essere punito

La vicenda:

Un militare della Guardia di Finanza viene sospeso dal servizio a causa di un procedimento penale a suo carico. Durante la sospensione, il militare decede, estinguendo il procedimento penale.

Le richieste:

  • Gli eredi del militare, assistiti dallo studio legale Zaccariello & Partners, chiedono all’amministrazione il reintegro degli stipendi non percepiti durante la sospensione.
  • L’amministrazione, invece, avvia un procedimento disciplinare di stato contro il militare defunto per non restituire gli stipendi.
  • Il procedimento si conclude con la assurda  sospensione dal servizio  del  defunto per dieci mesi dal servizio.

I ricorsi:

  • Il T.A.R. Lazio accoglie le tesi degli avvocati Zaccariello e annulla il provvedimento disciplinare.
  • L’amministrazione impugna la sentenza del T.A.R. dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l’annullamento della sentenza, la condanna degli eredi alle spese legali e la sospensione cautelare della sentenza di primo grado. Sostiene che la sentenza di primo grado   pregiudica il potere discrezionale dell’amministrazione di punire altri militari defunti

La decisione del Consiglio di Stato:

  • Il Consiglio di Stato respinge integralmente il ricorso dell’amministrazione.
  • La sentenza stabilisce definitivamente che un militare deceduto non può essere sottoposto a sanzione disciplinare.

Considerazioni:

  • La decisione del Consiglio di Stato è importante perché chiarisce un principio fondamentale: la morte estingue ogni possibilità di punire un individuo.
  • La pubblica amministrazione non può utilizzare il potere disciplinare per punire un defunto, in quanto ciò violerebbe i principi di legalità e di proporzionalità.
  • La vittoria degli eredi del militare rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

E’ importante sottolineare che questa è una sintesi del caso e che per una disamina completa e puntuale si rimanda alla lettura integrale della sentenza del Consiglio di Stato.