Il Tar Lazio, con la sentenza n.18990 del 29.10.2024, accogliendo il ricorso di Maresciallo dei Carabinieri, assistito e difeso dall’Avv. Sergio Zaccariello, ha affermato l’illegittimità del provvedimento emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di sospensione dall’avanzamento di carriera nel caso di mera richiesta di rinvio a giudizio o di decreto di citazione a giudizio ex art. 550 c.p.p. emessi dal Pubblico Ministero al termine delle indagini preliminari.
I giudici, in aderenza alle argomentazioni sostenute dalla difesa del ricorrente, hanno affermato che il decreto di citazione a giudizio non rientra in nessuno dei casi di rinvio a giudizio o ammissione a riti alternativi per i quali l’art. 1051 del codice dell’ordinamento militare prevede la sospensione della procedura di avanzamento. Di conseguenza, il ricorrente deve essere scrutinato per l’avanzamento al grado di Luogotenente.