Il caso
Un ex Capitano dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio senza diritto a pensione dopo oltre 14 anni di servizio effettivo, si vedeva riconosciuto dall’Amministrazione militare un periodo contributivo complessivo superiore, comprensivo delle maggiorazioni derivanti dalla cosiddetta supervalutazione del servizio pari a un quinto.
Tuttavia, tali maggiorazioni – pur risultando formalmente attribuite dall’Arma – non venivano correttamente riportate e contabilizzate nell’estratto contributivo gestito dall’INPS, determinando una significativa riduzione dell’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici.
La posizione dell’INPS
A fronte delle istanze presentate dal ricorrente assistito dallo Studio Legale Zaccariello & Partners, l’INPS rigettava la richiesta di riscatto dei periodi di servizio e, al contempo, sosteneva che le maggiorazioni sarebbero state eventualmente considerate solo al momento del pensionamento, secondo le norme vigenti, qualora spettanti.
Tale impostazione determinava una situazione di incertezza sulla posizione previdenziale del ricorrente, in quanto le maggiorazioni maturate non risultavano effettivamente contabilizzate, ma solo genericamente indicate con formule condizionate.
Il ricorso e i riferimenti normativi
Lo Studio Legale Zaccariello & Partners proponeva ricorso innanzi alla Corte dei Conti, evidenziando come le maggiorazioni di servizio derivanti dalla percezione dell’indennità per servizio di istituto costituiscano un diritto già acquisito e non una mera aspettativa.
In particolare, venivano richiamati:
- l’art. 3 della Legge n. 284/1977, che prevede la maggiorazione di un quinto del servizio ai fini pensionistici per il personale militare;
- l’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, in tema di computabilità e riscatto dei periodi di servizio;
- i principi giurisprudenziali secondo cui il diritto alla maggiorazione sorge con il verificarsi del presupposto sostanziale e non con la presentazione della domanda.
La decisione della Corte dei Conti
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio – ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente alla corretta valorizzazione delle maggiorazioni contributive maturate durante il servizio militare.
Il Giudice ha chiarito che:
- le maggiorazioni derivanti dal servizio prestato con percezione dell’indennità non costituiscono una mera aspettativa;
- esse rappresentano un diritto già entrato nel patrimonio giuridico del militare;
- tali periodi devono essere correttamente contabilizzati ai fini pensionistici.
La Corte ha inoltre riconosciuto il diritto al riscatto oneroso dei periodi non coperti da maggiorazione, nei limiti previsti dalla normativa.
Le conseguenze
A seguito della decisione, il ricorrente ha ottenuto:
- la valorizzazione contributiva completa del servizio prestato;
- il riconoscimento delle maggiorazioni pari a un quinto del servizio;
- il diritto al riscatto parzialmente oneroso dei periodi non coperti da maggiorazioni, ai fini pensionistici.
Considerazioni finali
La sentenza assume particolare rilievo per il personale militare e per tutti coloro che abbiano prestato servizio con diritto a maggiorazioni contributive.
Il caso evidenzia come la mancata o incerta contabilizzazione delle maggiorazioni possa incidere in modo significativo sulla posizione previdenziale, e conferma l’importanza di una tutela legale qualificata per garantire la corretta applicazione della normativa in materia pensionistica.