Il caso
Un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, collocato a riposo a domanda dopo aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa (55 anni di età e 35 anni di servizio utile), richiedeva il ricalcolo del trattamento di fine servizio con applicazione del beneficio dei sei scatti stipendiali.
L’istanza veniva presentata sia all’INPS, quale ente competente alla liquidazione del trattamento di fine servizio, sia all’Amministrazione militare.
La posizione dell’Amministrazione
A fronte della richiesta, l’Arma dei Carabinieri opponeva diniego, ritenendo che il beneficio dei sei scatti stipendiali fosse applicabile esclusivamente nei casi di cessazione dal servizio per limiti di età, invalidità permanente o decesso.
L’INPS, dal canto suo, rimaneva silente sull’istanza, non provvedendo al ricalcolo richiesto.
Il ricorso e i riferimenti normativi
Lo Studio Legale Zaccariello & Partners proponeva ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, contestando l’interpretazione restrittiva adottata dall’Amministrazione.
In particolare, la difesa richiamava:
- l’art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, che disciplina il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio;
- l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), che conferma l’applicabilità della disciplina anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare;
- l’evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente esteso il beneficio anche ai casi di cessazione dal servizio a domanda, in presenza dei requisiti di età e contribuzione.
La decisione del TAR Abruzzo
Il TAR Abruzzo – Sezione staccata di Pescara – ha accolto il ricorso, aderendo all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Il Giudice ha affermato che:
- il beneficio dei sei scatti stipendiali deve essere riconosciuto a tutto il personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile che militare;
- l’applicazione non è limitata ai soli casi di cessazione per limiti di età o invalidità;
- il diritto sussiste anche in caso di collocamento a riposo a domanda, purché siano maturati i requisiti previsti dalla legge.
Le conseguenze
A seguito della decisione, è stato riconosciuto il diritto del ricorrente:
- alla riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS);
- all’applicazione dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della buonuscita;
- alla corresponsione delle somme aggiuntive spettanti, oltre interessi legali.
Considerazioni finali
La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, volto a garantire una interpretazione uniforme e non discriminatoria della normativa in materia di trattamento economico del personale del comparto sicurezza.
Il caso evidenzia come interpretazioni restrittive dell’Amministrazione possano incidere significativamente sui diritti economici dei militari e conferma l’importanza di una tutela legale qualificata per ottenere la corretta applicazione dei benefici previsti dalla legge.