Il caso: un grave infortunio durante il servizio militare
Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, con sentenza del 1° ottobre 2026, ha accolto parzialmente il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Sergio Zaccariello e Stefano Zaccariello nei confronti del Ministero della Difesa, riconoscendo a un ex militare una maggiore percentuale di invalidità e il diritto a percepire gli assegni vitalizi previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere.
La vicenda risale al 28 ottobre 1976, quando il ricorrente, durante il servizio militare di leva presso il 13° Battaglione Motorizzato “Valbella” di Avellino, rimase coinvolto nell’esplosione di una bomba a mano inesplosa durante un’esercitazione nel poligono militare di Buon Cammino.
L’esplosione provocò numerose ferite da schegge, con conseguenze agli arti inferiori e una parziale amputazione del lobo auricolare destro.
Il riconoscimento della causa di servizio e dello status di equiparato a vittima del dovere
Nonostante le richieste presentate dal militare nel 1977 e nel 1979, il procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle lesioni da causa di servizio rimase a lungo privo di definizione.
Soltanto il 26 ottobre 2017, a oltre quarant’anni dall’infortunio, il Comitato di verifica riconobbe la dipendenza delle lesioni da causa di servizio.
Successivamente, il ricorrente presentò domanda per ottenere i benefici previsti dalla normativa sulle vittime del dovere.
Con decreto n. 195 del 3 maggio 2024, il Ministero della Difesa riconobbe la sua condizione di equiparato a vittima del dovere, quantificando tuttavia l’invalidità complessiva nel 22% e dichiarando prescritti i benefici economici richiesti.
La contestazione della percentuale di invalidità
La difesa del ricorrente contestava la valutazione medico-legale effettuata dall’Amministrazione, evidenziando che non erano state adeguatamente considerate tutte le conseguenze dell’esplosione.
La documentazione sanitaria attestava, infatti, la presenza di numerose schegge metalliche ancora trattenute in diversi distretti corporei, oltre a lesioni meniscali, disturbi neurologici e limitazioni funzionali.
Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio.
Il consulente ha applicato i criteri previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009, considerando anche le tabelle pensionistiche di guerra e il criterio di valutazione più favorevole.
La consulenza ha determinato:
- 26% di invalidità permanente;
- 6% di danno biologico;
- 2% di danno morale.
L’invalidità complessiva è stata così rideterminata nella misura del 28%, percentuale condivisa dal Tribunale.
Il diritto agli assegni vitalizi e agli arretrati
La maggiore percentuale di invalidità riconosciuta assume particolare importanza perché supera la soglia del 25% prevista per l’accesso alle prestazioni periodiche in questione.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire sia l’assegno vitalizio mensile sia lo speciale assegno vitalizio.
I due benefici, originariamente previsti nelle misure di € 500 ed € 1.033 mensili, sono soggetti alla perequazione automatica annuale.
Con gli aggiornamenti derivanti dalla rivalutazione, gli assegni vitalizi ammontano oggi complessivamente a circa € 2.300 mensili.
La decisione ha inoltre riconosciuto il diritto alla corresponsione dei ratei arretrati maturati dal 12 giugno 2013, con gli interessi legali secondo i criteri stabiliti in sentenza.
La questione della prescrizione dei benefici economici
Un ulteriore aspetto centrale della controversia riguarda la distinzione tra lo status di equiparato a vittima del dovere e i benefici economici che ne derivano.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione, ha precisato che la condizione di equiparato a vittima del dovere è imprescrittibile.
Diverso è il regime applicabile ai singoli diritti economici.
La speciale elargizione una tantum è stata ritenuta integralmente prescritta, mentre per gli assegni vitalizi il giudice ha riconosciuto la prescrizione dei soli ratei anteriori al decennio precedente la domanda amministrativa del 12 giugno 2023.
Di conseguenza, il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento degli assegni vitalizi per i ratei maturati dal 12 giugno 2013, oltre al diritto alle prestazioni future.
Il Tribunale ha inoltre confermato la cumulabilità degli assegni vitalizi con la pensione privilegiata, escludendo la possibilità di operare detrazioni a tale titolo.
La decisione del Tribunale di Brescia
In conclusione, il Tribunale ha:
- riconosciuto l’invalidità complessiva del 28%, in luogo del 22% determinato dall’Amministrazione;
- disapplicato parzialmente il decreto ministeriale e il verbale della Commissione Medica Ospedaliera;
- riconosciuto il diritto ai due assegni vitalizi, con gli adeguamenti annuali previsti dalla legge;
- condannato il Ministero della Difesa al pagamento dei ratei arretrati dal 12 giugno 2013, oltre agli interessi nei termini stabiliti;
- respinto la domanda relativa alla speciale elargizione, ritenuta prescritta;
- condannato il Ministero alla rifusione di due terzi delle spese di lite, ponendo a suo carico anche le spese della consulenza tecnica d’ufficio.
Considerazioni finali
La sentenza evidenzia l’importanza di una corretta valutazione medico-legale delle menomazioni conseguenti a eventi verificatisi durante il servizio militare.
Nel caso esaminato, la rideterminazione dell’invalidità dal 22% al 28% ha consentito il riconoscimento di benefici economici continuativi che l’Amministrazione aveva precedentemente negato.
La decisione chiarisce inoltre la differenza tra l’imprescrittibilità della condizione di equiparato a vittima del dovere e la prescrizione dei singoli benefici economici, con particolare riferimento agli assegni vitalizi e ai relativi arretrati.
Per maggiori informazioni sulle tutele previste per le vittime del dovere e i soggetti equiparati, è possibile rivolgersi allo Studio Legale Zaccariello & Partners.