Il caso
Un Ufficiale dei Carabinieri, impiegato in missioni operative in aree estere ex belliche, contraeva una grave patologia neoplastica, che non veniva riconosciuta dipendente a causa di servizio. L’Amministrazione negava altresì il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere.
La posizione dell’Amministrazione
Il diniego opposto si fondava sulla ritenuta assenza di un nesso causale tra l’attività svolta e la neoplasia.
Lo Studio Legale Zaccariello & Partners assumeva la difesa del ricorrente avverso i dinieghi opposti dall’Amministrazione, impugnando il diniego dello status di equiparato a vittima del dovere innanzi il giudice del lavoro del tribunale di Grosseto.
Nel corso del giudizio gli avvocati Zaccariello hanno provato come l’impiego in aree estere caratterizzate da pregressi scenari bellici contaminati da molteplici fattori inquinanti, rappresentassero una esposizione qualificata a fattori nocivi, tali da integrare le condizioni richieste dall’art. 1 comma 564 della Legge n. 266/2005. L’esame delle nanoparticelle del reperto istologico dell’organo anatomico colpito da neoplasia ha peraltro messo in luce la presenza di metalli e polveri sottili tipiche delle aree sottoposte a bombardamenti da proiettili all’uranio impoverito.
La decisione del Tribunale di Grosseto
Il Tribunale ha accolto integralmente le argomentazioni difensive del ricorrente.
Il Giudice ha accertato che l’attività svolta dall’Ufficiale in quei contesti ex bellici, caratterizzate da condizioni ambientali compromesse e nocive, rientra tra le ipotesi che giustificano il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere.
È stata infatti riconosciuta la connessione causale tra l’esposizione ai fattori di rischio presenti nelle aree ex belliche e la patologia neoplastica contratta dal ricorrente, causativa di permanente invalidità complessiva del 100%.
Le conseguenze
A seguito della decisione, il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere, con accesso ai massimi benefici economici e assistenziali previsti dalla normativa.
Considerazioni finali
La sentenza assume particolare rilevanza per il personale militare impiegato in aree ex belliche. Il caso evidenzia come l’accertamento del nesso causale tra servizio e patologia richieda una valutazione concreta e non meramente formale, e conferma l’importanza di una assistenza legale qualificata per il pieno riconoscimento dei diritti previsti in materia di vittime del dovere.