1. Il quadro normativo: chi sono le vittime del dovere?
- Nel contrasto ad ogni tipo di criminalità.
- Nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
- Nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari.
- In operazioni di soccorso.
- In attività di tutela della pubblica incolumità.
- In contesti di impiego internazionale.
Il comma 564 equipara alle vittime del dovere coloro che abbiano contratto infermità invalidanti o mortali in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura. Questo, purché riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. Si intendono le condizioni che implicano l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche rispetto all’ordinario svolgimento dei compiti di istituto.
1.1 La distinzione tra il comma 563 e il comma 564
Per anni il contenzioso si è concentrato su una distinzione essenziale.
1.2 Il comma 564: il requisito del “quid pluris”
Sul terreno dei soggetti equiparati, la Cassazione è da tempo ferma nel ritenere che non basti la sola causa di servizio. Occorre un elemento ulteriore: la presenza di particolari condizioni ambientali od operative, cioè un rischio maggiore rispetto alla normalità del compito svolto.
1.3 Il comma 563: attività tipizzate dal legislatore come pericolose
Per le ipotesi del comma 563, invece, la giurisprudenza aveva valorizzato il fatto che il legislatore avesse già selezionato attività considerate ex se pericolose. Si sosteneva quindi che non fosse necessario dimostrare un rischio ulteriore rispetto a quello ordinario.
Ma qui si innesta l’interpretazione più recente.
2. La recente interpretazione: serve la concretizzazione del rischio tipico
La giurisprudenza di legittimità più recente ha precisato il significato del comma 563 con una puntualizzazione di enorme rilievo pratico.
La Cassazione ha chiarito che, fermo restando che le attività elencate al comma 563 sono considerate dal legislatore come specialmente pericolose, non basta che l’infortunio sia avvenuto “in occasione” di una di esse.
È strettamente necessario che l’evento che ha causato la lesione sia, a sua volta, espressione del rischio tipico proprio di quell’attività.
2.1 Che cosa significa, in concreto, “concretizzazione del rischio”?
Sul piano pratico, la nozione può essere resa in questi termini:
- Non basta il collegamento temporale o occasionale con il servizio.
- Non basta neppure che il servizio rientri in una delle categorie del comma 563.
- Occorre che la lesione derivi proprio dal rischio qualificato che caratterizza quella determinata attività.
In altre parole, bisogna distinguere tra due scenari:
2.2 1. Evento solo occasionale
L’operatore si trova a svolgere un’attività di soccorso, ordine pubblico o contrasto alla criminalità, ma l’infortunio deriva da una causa del tutto fortuita, autonoma o generica. Questa causa non è legata al rischio tipico della funzione.
2.3 2. Evento che concretizza il rischio tipico
L’operatore subisce il danno proprio perché si realizza il rischio peculiare di quell’attività. Ad esempio, il rischio operativo connesso al soccorso, al contenimento di una minaccia all’ordine pubblico o all’azione di contrasto.
È questo il punto selettivo oggi valorizzato dalla Cassazione.
3. Scenari a confronto: quando sussistono i presupposti?
Ecco alcuni esempi pratici per comprendere meglio l’applicazione del principio:
- Scenario 1: un appartenente alle forze dell’ordine, durante l’inseguimento di un sospettato, subisce lesioni a seguito della condotta del fuggitivo o della dinamica operativa dell’inseguimento.
- Sussistono i presupposti ? Sì. Qui il danno deriva proprio dal rischio tipico dell’attività di contrasto alla criminalità.
- Scenario 2: Un agente viene investito mentre sta fermando un veicolo o sta intervenendo per impedire un pericolo concreto per i cittadini durante un servizio di viabilità o ordine pubblico.
- Sussistono i presupposti? Sì. L’evento lesivo è espressione del rischio tipico del servizio svolto.
- Scenario 3: un militare o agente, mentre è di pattuglia o in servizio automontato, resta coinvolto in un normale incidente stradale causato da un terzo, senza inseguimento, posto di blocco o intervento operativo direttamente in corso.
- Sussistono i presupposti? Di regola no. In questo caso il rischio realizzato è quello comune della circolazione stradale, che avrebbe potuto colpire qualunque utente della strada.
4. Cosa deve provare oggi chi chiede il riconoscimento?
Alla luce dell’indirizzo più recente, chi agisce per ottenere lo status di vittima del dovere deve costruire la domanda con particolare attenzione.
4.1 Se invoca il comma 563
Non è sufficiente allegare che il fatto sia avvenuto durante un servizio di ordine pubblico, un’operazione di soccorso o un’attività di contrasto alla criminalità.
Occorre invece dimostrare che l’evento lesivo è stato la manifestazione concreta del rischio tipico di quel servizio.
4.2 Se invoca il comma 564
Occorre provare rigorosamente:
- La missione di qualunque natura.
- La dipendenza da causa di servizio.
- Le particolari condizioni ambientali od operative.
- Il rischio maggiore rispetto all’ordinario.
5. Le conseguenze pratiche per militari e forze di polizia
Per il personale interessato, questo orientamento giurisprudenziale comporta alcune conseguenze molto concrete:
- Non bisogna confondere servizio pericoloso e status automatico: snche quando il dipendente opera in contesti indubbiamente delicati, il riconoscimento non è mai automatico.
- La ricostruzione del fatto è decisiva: conta moltissimo come si è verificato l’evento, non solo dove o durante quale servizio si è verificato.
- La prova documentale diventa centrale: relazioni di servizio, verbali, atti istruttori, ricostruzioni della dinamica e descrizione del rischio concretamente affrontato assumono un peso determinante.
- Molti rigetti nascono da una qualificazione errata del rischio: spesso il problema non è l’assenza di un danno grave, ma il fatto che la lesione venga ricondotta a un rischio generico o fortuito, anziché al rischio qualificato tipico dell’attività svolta.
6. In conclusione
La tutela delle vittime del dovere è una delle forme di protezione più significative previste dall’ordinamento per chi serve lo Stato. È giusto che venga riconosciuta in tutti i casi in cui ne ricorrono i presupposti.
Ma proprio per questo, è fondamentale costruire correttamente la domanda, sapendo che il vero filtro oggi non è la pericolosità astratta del servizio, ma la concretizzazione di quel rischio nell’evento che ha causato il danno.
Ogni caso è diverso. La dinamica dell’infortunio, il tipo di attività svolta, la documentazione disponibile e la corretta qualificazione giuridica dei fatti possono fare la differenza tra un riconoscimento e un rigetto.
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